Il Time magazine si interroga: Will Italy Censor YouTube?
La Repubblica.it riecheggia sul suo blog: Time: l’Italia contro la libertà internet e riporta un estratto significativo dell’articolo (ve lo cito in traduzione):
Immediatamente dopo la controversia sul caso Google contro Cina [vedi La guerra di Google], si apre in Italia un nuovo fronte di conflitto tra potere dello stato e libertà sulla rete. Il primo ministro Silvio Berlusconi sta portando avanti nuove misure di legge che darebbero allo Stato il controllo sull’attività di pubblicazione di video on line e costringerebbero coloro che lo fanno in modo regolare a fornirsi di una licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni.
Signori! È arrivato il momento di rispolverare la nostra cara e vecchia Costituzione. Non lasciamo dormire indisturbato nella nostra libreria il testo che ci fa cittadini dello Stato italiano. La Costituzione della Repubblica Italiana sia la nostra Bibbia quotidiana!
Facciamo un piccolo sforzo e apriamo alla Parte I, Diritti e Doveri dei Cittadini. Sotto il Titolo I, Rapporti Civili, c’è il nostro caro Articolo 21. Ve lo riporto integralmente.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre le ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Ora mi chiedo, è proprio lecito limitare la libertà di espressione di un individuo solo perché questi sceglie come mezzo di diffusione il web e non la stampa tradizionale? Ma nell’articolo citato, non era contemplato anche ogni altro mezzo di diffusione?

